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L’Irba è l’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione. Chi paga l’Irba? I titolari o concessionari degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati in sette territori regionali, dunque se sei titolare o gestisci un impianto nella regione Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Liguria o Marche, probabilmente sai di cosa stiamo parlando e sai anche quanto si paga di IRBA, cioè ben 0,02582 € per litro di benzina erogata, che estesi per un periodo di attività lungo vanno a costituire cifre molto importanti.

Quello che forse non sai, però, è che l’IRBA è stata abrogata ed è possibile ottenere un rimbrso dell’IRBA versata anche sotto forma di risarcimento dei danni.

La Commissione Europea, nel luglio 2018, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia intimando un’abolizione delle imposte regionali sui carburanti, abolizione e dunque soppressione dell’IRBA inserita nella Legge 30.12.2020, n. 178 ed è entrata in vigore dal 1° Gennaio 2021.

A partire da quella data è possibile presentare un’istanza di rimborso che ti permetterà di ricevere un risarcimento di questa imposta illegittima pagata negli ultimi anni. Unisciti alle centinaia di imprenditori che grazie a una nostra consulenza sono riusciti a ottenere risarcimenti anche di decine di migliaia di Euro, facendo valere il credito che lo Stato ha nei loro confronti.

Domande frequenti

1Cosa è l'IRBA?

É l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), pagata dai titolari o concessionari degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati i sette territori regionali: Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Liguria e Marche.

2Come e quando è nata l'IRBA?

L’I.R.B.A. è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 398/1990, ove è stato statuito che “Le Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva”, prevedendo al contempo la possibilità per l’Ente territoriale di fissare una specifica aliquota.

3Calcolo della base imponibile pagata?
L’I.R.B.A. è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 398/1990, ove è stato statuito che “Le Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva”, prevedendo al contempo la possibilità per l’Ente territoriale di fissare una specifica aliquota.
4Come e quando è stata abbrogata l'IRBA?
L’articolo 1 della Legge 30.12.2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023” (Legge di Bilancio 2021), ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di tutte le norme afferenti all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
5Perchè è stata abrogata l'IRBA?

La Commissione Europea, con la decisione 2017/2114, del 19 luglio 2018, ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione con contestuale atto di costituzione in mora, intimando l’abolizione delle imposte regionali sui carburanti applicate sul territorio nazionale.
Con specifico riferimento all’IRBA, la Commissione Europea ha ritenuto che «l'Irba non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell'UE (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul regime generale delle accise 2008/118/CE del Consiglio).
Essendo l’Italia rimasta sorda al monito comunitario, la Commissione, con nota prot. C (2019) 8232, del 27/11/2019, ha ribadito la contrarietà dell’imposta alla normativa Ue, invitando l’Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi, pena l’istaurazione di un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia, con il rischio di vedere irrogate pesanti sanzioni pecuniarie.
Con la soppressione del tributo si è chiusa la controversia tra Italia e Commissione Europea.

6Come ottenere il rimborso dell'IRBA versata?

La Commissione Europea, con la decisione 2017/2114, del 19 luglio 2018, ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione con contestuale atto di costituzione in mora, intimando l’abolizione delle imposte regionali sui carburanti applicate sul territorio nazionale.
Con specifico riferimento all’IRBA, la Commissione Europea ha ritenuto che «l'Irba non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell'UE (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul regime generale delle accise 2008/118/CE del Consiglio).
Essendo l’Italia rimasta sorda al monito comunitario, la Commissione, con nota prot. C (2019) 8232, del 27/11/2019, ha ribadito la contrarietà dell’imposta alla normativa Ue, invitando l’Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi, pena l’istaurazione di un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia, con il rischio di vedere irrogate pesanti sanzioni pecuniarie.
Con la soppressione del tributo si è chiusa la controversia tra Italia e Commissione Europea.

7Quali sono i tempi per proporre la domanda di rimborso?
La domanda di restituzione deve essere proposta nel termine stabilito dall’articolo 21 comma 2 del Decreto legislativo 546/1992, di anni due dai singoli versamenti. E’ pertanto di somma urgenza proporre la domanda stragiudiziale di rimborso per evitare la decadenza dal diritto alla ripetizione di ulteriori somme versate.
8Esiste qualche precedente specifico di rimborso in materia?
La Comm. Trib. Reg. del Piemonte Sezione/Collegio 6 con sentenza n. 53 del 14/01/2020 ha accolto la domanda di rimborso dell’IRBA sul presupposto che la Regione Piemonte ha illegittimamente istituito l'imposta con la L.R. n. 47/1993, modificata dalla L.R. n. 11/2011, sostenendo che il "gettito derivante dall'applicazione dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale". La norma comunitaria, all'art.1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs 29/3/2010 n. 48, prevede che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica. Nel caso dell’IRBA la destinazione del gettito di imposta, non mira propriamente ad una riduzione dell'impatto ambientale dei combustibili liquidi o a una qualche finalità di salute pubblica riconnessa al consumo di carburante: la semplice destinazione "al finanziamento di interventi a fronte di eventi calamitosi verificatisi nella regione" non consente di stabilire un nesso diretto tra l'uso del gettito della predetta imposta e le finalità (ambientali e di salute pubblica) alle quali dovrebbe essere destinato. Pertanto l'imposta non rispetta le condizioni previste dall' U.E., senza finalità specifiche se non di bilancio è tecnicamente una accisa, quindi illegittima.
9Quanto costa richiedere il rimborso?
I nostri legali, esperti della materia, si occupano gratuitamente della prima consulenza, del calcolo delle somme rimborsabili, della richiesta stragiudiziale di rimborso e di quella di risarcimento dei danni per ritardato recepimento della normativa comunitaria. Solo in caso di pervicace inadempimento alle richieste stragiudiziali sarà necessario provvedere all’anticipo delle spese per esperire le azioni giudiziarie. In caso di esito positivo del contenzioso o delle istanze di rimborso il committente sarà tenuto al versamento in favore della “Dreamers Studio s.r.l.s.”, società a cui fa capo la Savitar Consulting, di una somma calcolata in percentuale al risultato conseguito. In caso di esito negativo del contenzioso o delle istanze di rimborso il committente nulla dovrà versare in favore della “Dreamers Studio s.r.l.s.” o dei suoi professionisti incaricati.
10Perchè rivolgersi alla Savitar Consulting?
La Savitar Consulting nasce dall’unione delle competenze ed esperienze della Dreamers Studio s.r.l.s., società di consulenza direzione e organizzazione aziendale e degli studi legali Ferraro e Lauri i quali attraverso un esperienza pluriennale nel settore del diritto petrolifero, rappresentano un punto di riferimento in materia in ambito nazionale. Il rapporto con i committenti è costante e diretto. Gli studi professionali patrocinanti il caso saranno anche responsabili delle relazioni con i clienti e forniranno gli aggiornamenti del caso a semplice richiesta. Solo in caso di esito positivo della controversia il cliente sarà tenuto al pagamento di un compenso predeterminato al momento del conferimento dell’incarico in favore della Dreamers Studio s.r.l.s.

Savitar Consulting

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La Savitar Consulting opera da oltre un decennio nel settore del Diritto Petrolifero, fornendo assistenza e consulenza continuativa ad aziende che operano nel campo della distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti, su tutto il territorio italiano.

Dott. Francesco De Falco

Co-Founder & Direttore Generale Savitar Consulting

Avv. Carmine Lauri

Co-founder & Senior Lawyer Savitar Consulting

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